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Sconfiggere la lotta armata. La legislazione emergenziale tra fine anni Settanta e primi anni Ottanta

Redazione Spazio70

Tra premialità e repressione

Nel contesto della decretazione d’urgenza, convertita in legge nelle settimane e mesi successivi all’omicidio dell’onorevole Moro, un posto rilevante spetta al decreto-legge n.59 del 21 marzo 1978. La norma, tra le varie disposizioni, reca una forte diminuzione di pena al concorrente in sequestro di persona che, dissociatosi dagli altri, si adoperi per rimettere in libertà il sequestrato. La ratio della norma è piuttosto intuibile, ma lo stesso decreto-legge reca anche disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e fermo di polizia. Soprattutto in relazione a questo ultimo aspetto, non sono state poche le reazioni politiche e all’interno della stessa magistratura. Il tenore dell’articolo 11 del decreto – «gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici chiunque rifiuti di dichiarare le proprie generalità e ivi trattenerlo per il tempo necessario all’identificazione o comunque non oltre le ventiquattro ore; la stessa disposizione si applica anche quando ricorrano sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti d’identità da essa esibiti» – stimolerà nelle settimane del sequestro Moro un dibattito di cui daranno conto alcuni importanti organi di stampa.

I PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ DENUNCIATI DA MICHELE COIRO

Nell’aprile del 1978 si segnala infatti la denuncia pubblica del membro del Csm Michele Coiro nella quale vengono evidenziati alcuni profili di incostituzionalità del decreto-legge 59/1978 tra cui, secondo il magistrato, la possibilità per la polizia giudiziaria di raccogliere informazioni sommarie senza la presenza del difensore. La prescrizione in esame, art. 5, recita: «Nei casi di assoluta urgenza e al solo scopo di proseguire le indagini in ordine ai reati di cui all’art. 165 ter, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, senza la presenza del difensore, assumere sommarie informazioni dall’indiziato, dall’arrestato in flagranza o dal fermato ai sensi dell’art. 238».

Si tratta di preoccupazioni comprensibili, soltanto in parte mitigate dagli ultimi due commi dello stesso articolo 5: «Le informazioni assunte non sono verbalizzate e sono prive di ogni valore ai fini processuali. Esse non possono formare oggetto di rapporto né di testimonianza, a pena di nullità. Gli ufficiali di polizia giudiziaria debbono dare immediata notizia al procuratore della Repubblica o al pretore e al difensore di aver acquisito le sommarie informazioni». Ulteriore elemento di possibile incostituzionalità, sempre secondo Coiro, è la facoltà per il giudice di autorizzare intercettazioni telefoniche solo oralmente (art.7), «con l’indicazione delle modalità e della durata delle operazioni», non essendo sufficiente, secondo l’allora componente del Csm, la conferma «per iscritto appena possibile, (…) con l’indicazione della data e dell’ora nella quale il provvedimento orale è stato emesso».

Dopo l’omicidio Moro, il decreto-legge 59/1978 verrà comunque convertito in legge.

TRA SCONTI DI PENA E FERMO DI POLIZIA. IL DL 625 DEL 1979

Un’altra norma di rilievo nel contesto della lotta al terrorismo tra la fine degli anni Settanta e l’inizio del nuovo decennio, è certamente il decreto-legge 625/1979 che verrà convertito in legge nei primi giorni del 1980. Se l’articolo 1 del decreto inasprisce pesantemente le sanzioni per i reati commessi con finalità terroristiche o comunque eversive dell’ordine democratico, l’articolo 4, secondo una ratio simile al decreto-legge 59/1978, recita testualmente che «per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, quando uno dei concorrenti, dissociandosi dagli altri, si adoperi per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia e l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena è diminuita della metà». I grossi sconti di pena previsti dall’articolo 4 del decreto-legge 625/1979 – agendo in un contesto di crisi soprattutto strategica della lotta armata – avranno un successo superiore alle attese e verranno di fatto replicati nella legislazione volta alla repressione della criminalità organizzata di stampo mafioso e camorristico.

Di grande interesse anche l’articolo 6 dello stesso decreto-legge 625/1979: «Quando nel corso di operazioni di polizia volte alla prevenzione di delitti se ne appalesi l’assoluta necessità e urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono disporre il fermo di persone nei cui confronti, per effetto del loro comportamento e in relazione a obiettive circostanze di tempo e di luogo, si imponga la verifica della fondatezza di indizi relativi ad atti preparatori di uno dei delitti indicati nell’articolo 165 ter del codice di procedura penale, o previsti negli articoli 305 e 416 del codice penale. (…) Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono trattenere il fermato per il tempo strettamente necessario in relazione alle esigenze che hanno determinato il fermo e comunque non oltre le quarantotto ore. Ove gli indizi risultino infondati il fermato è immediatamente liberato, altrimenti è tradotto in carcere a disposizione del procuratore della Repubblica. In ogni caso gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza devono dare immediata comunicazione del fermo e della perquisizione al procuratore della Repubblica. Entro le quarantotto ore devono essere comunicati al procuratore della Repubblica i motivi che hanno determinato il fermo e la perquisizione. Il procuratore della Repubblica, ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, nel caso in cui risultino fondati gli indizi di cui al primo comma, convalida il fermo e la perquisizione. Ove, invece, emergano sufficienti indizi in ordine a uno o più delitti indicati nel primo comma dell’art. 238 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dello stesso art. 238. Negli altri casi il procuratore della Repubblica dispone la liberazione del fermato al più tardi entro quarantotto ore dalla comunicazione di cui al comma precedente. Il Ministro dell’Interno ogni due mesi presenta al Parlamento una relazione sui fermi operati ai sensi del presente articolo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per la durata di un anno dall’entrata in vigore del presente decreto».

Le discussioni sulla norma in esame verterono, a livello politico, principalmente sui potenziali effetti del fermo preventivo. Essi furono sopravvalutati tanto da chi paventava fossero liberticidi, quanto da chi riteneva che la norma in esame potesse esprimere una grande capacità di contrasto verso i fenomeni eversivi. Un esame delle relazioni bimestrali del ministro dell’Interno mostra come nella maggioranza dei casi i fermi preventivi – alcune centinaia all’anno – siano consistiti in solleciti accertamenti seguiti dal rilascio. La legge di conversione n.15/1980 – approvata nonostante l’ostruzionismo radicale – supererà la prova referendaria con uno schiacciante 85 per cento di contrari all’abrogazione della norma. Anche la Consulta certificherà la costituzionalità della legge in particolare sul punto dell’allungamento dei termini massimi di carcerazione preventiva, considerando la lotta al terrorismo «una situazione anomala ed eccezionale». L’unica condizione posta dalla Corte sarà la temporaneità della norma fino al venir meno delle condizioni che ne avevano suggerito l’adozione. L’articolo 29 della legge n.398/1984 ridurrà nuovamente i termini massimi della carcerazione preventiva.

DISSOCIATI E PENTITI. LA LEGGE 34 DEL 1987

Una ulteriore legge, la n. 304 del 29 maggio 1982, titolata «Misure per la difesa dell’ordinamento costituzionale», rappresenta una conferma della linea premiale inaugurata nel biennio 1978-79. La legge arriverà a dichiarare, all’articolo 1, la non punibilità degli autori di reati associativi a fini eversivi che non avendo concorso alla commissione di alcun reato connesso «all’accordo, all’associazione o alla banda», prima di sentenza definitiva di condanna, «disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell’associazione o della banda» oppure «recedono dall’accordo, si ritirano dall’associazione o dalla banda, ovvero si consegnano senza opporre resistenza o abbandonando le armi e forniscono in tutti i casi ogni informazione sulla struttura e sulla organizzazione della associazione o della banda». Viene stabilita, inoltre, la non punibilità per coloro che impediscano «comunque che sia compiuta l’esecuzione dei reati per cui la associazione o la banda è stata formata».

Gli articoli successivi della legge di fatto attuano una distinzione tra due distinte categorie di soggetti – i dissociati e i pentiti – con varie gradualità nella riduzione delle sanzioni per i reati terroristici. L’evoluzione della normativa premiale verrà completata dalla legge 34/1987 titolata «Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo», frutto di un orientamento maturato in Parlamento già nei primi anni Ottanta per iniziativa della sinistra libertaria. Il provvedimento verrà votato da Dc e Pci e darà una nuova e più stretta definizione di condotta dissociativa.

La «condotta di dissociazione dal terrorismo», recita la norma, è «il comportamento di chi, imputato o condannato per reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale, ha definitivamente abbandonato l’organizzazione o il movimento terroristico o eversivo cui ha appartenuto, tenendo congiuntamente le seguenti condotte: ammissione delle attività effettivamente svolte, comportamenti oggettivamente e univocamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo, ripudio della violenza come metodo di lotta politica».

Di conseguenza la norma chiede al dissociato una resa incondizionata per poter accedere agli sconti di pena, anche in mancanza di una specifica attività delatoria. In totale le persone che usufruiranno di misure alternative alla detenzione in forza della legge 34/1987 saranno varie centinaia.