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Mostro di Firenze: il ministro Cartabia conferma il diniego dell’accesso agli atti per i legali della famiglia De Nuccio

Paolo Cochi

Dopo il procuratore della repubblica Luca Turco anche il Guardasigilli si è opposto all'accesso agli atti relativi ai fascicoli del mostro di Firenze

Dopo il procuratore della repubblica Luca Turco – che già aveva motivato il proprio diniego all’avvocato Mazzeo* considerando «altri fatti reato» sette degli otto duplici omicidi facenti parte di un unico procedimento giudiziario – anche il ministro della giustizia Cartabia si è opposto all’accesso agli atti relativi ai fascicoli del mostro di Firenze.

Come già approfondito in un precedente articolo, da questa opposizione deriva l’impossibilità per i legali di qualsivoglia parente delle vittime del cosiddetto mostro di richiedere copia di atti del processo Pacciani. Interpretazione questa sostenuta appunto anche dal ministro Marta Cartabia che, nella sua risposta «lampo» alla recente interrogazione del deputato Roberto Giachetti, ha sostenuto che «secondo quanto si evince dal contenuto della medesima istanza, (essa) non afferisce specificamente al gravissimo episodio criminoso di natura omicidiaria (assassinio della coppia Carmela De Nuccio – Giovanni Foggi perpetrato nell’anno 1981) ricompreso nel mandato difensivo rilasciato al predetto difensore dalla Rosanna De Nuccio, sorella della Carmela De Nuccio».

Risulta invece che le richieste di atti sono state avanzate dall’avvocato Mazzeo – in rappresentanza di Rosanna De Nuccio – relativamente appunto all’assassinio di Carmela De Nuccio e Giovanni Foggi e alle investigazioni inerenti. La ministra Cartabia, nella risposta, sostiene inoltre che «siffatta istanza risulta proposta con richiamo alle norme processuali sui diritti di copia del difensore dell’indagato laddove invece, nel caso di specie, l’avvocato Antonio Mazzeo agiva in rappresentanza della Rosanna De Nuccio, sorella della malcapitata Carmela De Nuccio, persona offesa dal reato di duplice omicidio. Il provvedimento di rigetto dell’istanza di copia degli atti processuali, pertanto, risulta conforme alle norme del codice di procedura penale».

Di conseguenza anche secondo il ministro della giustizia il diniego sarebbe pienamente conforme al codice di procedura penale poiché proposto non dal difensore di un imputato o indagato, ma dal difensore di una persona offesa dal reato. Da ciò deriva che nessun difensore, di qualsivoglia parente di una vittima del mostro, ha il diritto di richiedere copia di atti del processo Pacciani poiché tale diritto sarebbe riservato al solo difensore dell’indagato e non anche al legale della persona offesa dal reato.

Ma vediamo come Antonio Mazzeo, avvocato della famiglia De Nuccio, ha formulato la richiesta citata dal ministro e quale sia la normativa vigente in base al codice di procedura penale.

Risulta nell’istanza del legale il richiamo all’articolo 116 cpp, unica normativa attualmente vigente, che attribuisce il diritto di copia di atti «a chiunque vi abbia interesse» e non soltanto al difensore dell’indagato. Inoltre l’art. 327 bis cpp – introdotto dalla L. 397/2000, c.d. «giusto processo» – attribuisce il diritto di svolgere investigazioni al difensore di qualunque parte privata, compreso il legale della persona offesa dal reato – diritto, peraltro, già espressamente riconosciuto dall’art. 38, comma 2 bis, delle disp. att. cpp.

Personalmente non mi stupisco delle perplessità mostrate da più parti circa l’interpretazione giuridica del ministro Cartabia. Infatti l’art. 116 del codice di procedura penale – unica norma che risulta vigente in proposito – recita: «Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti».

Tutto questo, con buona pace dei parenti delle vittime del mostro, che attendono giustizia da quarant’anni. Infatti, per tre degli otto duplici omicidi, precisamente quello del 1974 e i due del 1981, non è mai stata pronunciata nessuna sentenza di condanna. L’omicidio, come è noto, è un reato imprescrittibile. **

A questo punto, sarebbe interessante sapere se il ministro ritenga che l’art. 116 cpp attribuisca il diritto di copia di atti non, come recita la norma, «a chiunque vi abbia interesse», ma soltanto al difensore dell’indagato. Di sicuro resta il fatto che tutta la vicenda giudiziaria del cosiddetto mostro di Firenze sia destinata all’oblio investigativo.

I MASS MEDIA

L’unico elemento rimasto sono i troppi «racconti», più o meno corretti, sulla vicenda. Dopo i canali NOVE, LA7 e SKY, anche i numerosi «minestroni» televisivi che imperversano nell’etere hanno contribuito a generare confusione sulla vicenda, sposando solo ed esclusivamente le versioni ufficiali che alla fine si sono rivelate del tutto inconsistenti.

Anche RAI 2 ha deciso di lanciarsi in questa avventura con un racconto in due puntate, programmato per l’autunno prossimo, che si aggiungerà al menù. Si spera – ma ne dubito – che affronti la questione seriamente, attenendosi alla documentazione e non agli elementi di suggestione proposti ripetutamente nel corso degli anni che a nulla hanno portato. Nessuno, a mio avviso, fino a ora, ha raccontato in maniera esaustiva e corretta la storia; al contrario ci si è limitati a fornire una visione partigiana. E’ mancata una trasmissione che raccontasse, finalmente senza sensazionalismi, la vicenda in maniera imparziale, attenendosi ai fatti contenuti nella documentazione e non a una univoca interpretazione degli stessi. Troppi i condizionamenti derivati da investigazioni errate e sentenze piene di dubbi. Tantissimi elementi di suggestione sono stati ripetutamente propinati nel corso degli anni con improbabili «minestroni» investigativi.

La realtà è che indagini e processi hanno portato al nulla più assoluto. Pacciani morì, di morte naturale, in attesa di giudizio. Le sentenze di condanna su Mario Vanni e Giancarlo Lotti furono parziali, non prive d’incongruenze e dubbi sull’affidabilità del chiamante in correità Lotti. Lo stesso gip Angela Fantechi, nella recente sentenza di archiviazione, sottolinea improbabilità e dubbi sulle dichiarazioni di Giancarlo Lotti. I tanti errori , sia investigativi che giudiziari passati e presenti, hanno contribuito a rendere complicata una qualsivoglia minima definizione del caso.

Che, ricordiamolo ancora una volta, oltre ai forti dubbi sulle sentenze passate, vede senza alcun colpevole i tre duplici omicidi dal 1974 al 1981. A mio avviso, a tutt’oggi, facendo una rianalisi seria e meticolosa delle carte e prendendo in considerazione alcuni elementi forniti proprio dai difensori di parte civile, sarebbe ancora possibile dare un contributo decisivo al caso. Un minimo di buona volontà e anche un po’ di «coraggio istituzionale» non guasterebbero, a costo di rimettere in discussione parte del lavoro fatto finora.

Ma è forse proprio questo il problema fondamentale di tutta questa vicenda?

NOTE 

* Legale di Rosanna De Nuccio, sorella di Carmela, una delle vittime, assieme a Giovanni Foggi, del cosiddetto mostro di Firenze

** Gentilcore-Pettini, 14 settembre 1974 – Foggi-De Nuccio, 6 giugno 1981 – Cambi-Baldi, 22 ottobre 1981

Il testo completo dell’interrogazione Giachetti e la risposta del ministro Cartabia